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Legge 18.04.2005, n. 62

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (G.U. 27.04.2005, n. 96 - S.O. n. 76/L)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 27 - Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione

1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il recupero degli importi delle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.

2. Il recupero delle minori imposte corrisposte è eseguito, fatto salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i princìpi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano gli estremi alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione dei

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