Legge 18.04.2005, n. 62
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8 -quinquies . Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2 -bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
8- sexies . Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8 -quinquies , il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8- septies . Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 , a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8 -quinquies , non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".
2. All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:
"2 -bis . Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro.
2 -bis .1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla
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