Legge 18.04.2005, n. 62
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 , dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4 -bis . L'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione è stata concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca.
4 -ter . Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento di sospensione o revoca di cui al comma 4 -bis , adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità da loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4 -quater . Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo".
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