Legge 18.04.2005, n. 62
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) all'articolo 4:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite";
2) al comma 5 -bis , le parole "equivalenti a quelle vigenti in Italia" sono soppresse;
3) al comma 7, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine";
b ) all'articolo 64, comma 1, dopo la lettera b ) è inserita la seguente:
" b-bis ) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;";
c ) all'articolo 97,
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