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CCNI 21.12.2005.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 11 - Personale docente ed educativo trasferito d'ufficio per incompatibilità

1. Il personale docente ed educativo trasferito d'ufficio ai sensi dell'art.468, del D.L.vo n. 297/94, per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento o l'assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale é stato trasferito.

Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola, l'istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno essere annullate.

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