CCNI 21.12.2005.
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 130, 131, 132 e 133 del CCNL 24/7/2003 12 .
Art. 130 - Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 1 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18.10.2001)
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, c. 1, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall'Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003, sulla base di
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