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CCNI 21.12.2005.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 2 - Mobilità territoriale a domanda e d'ufficio - Destinatari

1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A con o senza sede definitiva di titolarità.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente, educativo assunto dopo l'entrata in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale o successiva all'1/9/1999 - con esclusione del personale di cui all'art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente Contratto - non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2006/07 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2004 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2003 o precedente. Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all'altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale

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