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CCNI 21.12.2005.

Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola

Art. 3 - Mobilità professionale - Destinatari

1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della specifica abilitazione 1 per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra (con le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra), che siano in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Si intende in possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre i termini ordinari stabiliti dall'O.M., analogamente a quanto previsto per il personale in soprannumero, il personale che consegua tale titolo attraverso i concorsi per esami e titoli o le sessioni riservate.

In particolare può chiedere il passaggio:

nel ruolo della scuola dell'infanzia, purché in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia:

a) il personale insegnante delle scuole primarie;

b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado - ivi compreso il personale diplomato;

c) il personale educativo;

nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione 2 all'insegnamen

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