CCNI 21.12.2005.
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi del movimento per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) Handicap e gravi motivi di salute
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art.3 della Legge 28 marzo 1991 n.120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II) Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto.
A partire dall'a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata
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