CCNI 21.12.2005.
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, c. 5 e 7, della legge n. 104/92, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 non è più destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare in situazione di handicap il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.
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