CCNI 21.12.2005.
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:
a) Certificazioni mediche
Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n.104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di handicap e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al med
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