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CCNL 07.12.2005

Contratto collettivo nazionale di lavoro, per il secondo biennio economico 2004-2005, del personale del comparto scuola (sottoscritto il 7.12.2005). (G.U. 20.12.2005, n. 295)

Art. 5 - Fondo dell'Istituzione scolastica

1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto, già definite ai sensi dell'art. 82 del CCNL 24.07.03, sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere sull'anno 2006, di un importo pari a:

- euro 15,24 mensili pro capite per tredici mensilità per ogni docente ed unità di personale educativo in servizio al 31.12.2003;

- euro 10,87 mensili pro-capite per 13 mensilità per ogni unità di personale ATA in servizio al 31.12.2003.

2. Le risorse occorrenti per la copertura del finanziamento di cui al comma 1 potranno alimentare il fondo per le istituzioni scolastiche solo successivamente all'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006, che preveda gli appositi stanziamenti aggiuntivi stabiliti dal punto 1 dell'accordo Governo - Parti sociali del 27 maggio 2005.

3. Le risorse di cui all'art. 82, comma 3, del CCNL 24.07.03 ricevono nel presente CCNL una diversa finalizzazione poiché destinate a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 del presente CCNL.

4. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006 le parti definiranno con apposita sequenza contrattuale l'aggiornamento dei compensi accessori erogati a carico del fondo di istituto.

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