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Decreto legislativo 05.12.2005, n. 252

Disciplina delle forme pensionistiche complementari. (G.U. 13.12.2005, n. 289 - S.O. n. 200)

Art. 9 - Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS 29

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.

29

Il presente articolo è abrogato dall'art. 1, comma 176, lettera b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui al comma 173 della suddetta legge.

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