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Decreto legge 05.12.2005, n. 250

Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità. (G.U. 06.12.2005, n. 284)

Art. 1 - Incentivazione della ricerca nelle università

1. Al fine di consentire alle università di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, è incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 1

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Comma così modificato dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27

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