Decreto legge 05.12.2005, n. 250
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91, è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27
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