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Decreto legge 05.12.2005, n. 250

Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità. (G.U. 06.12.2005, n. 284)

Art. 1 novies - Finanziamento del Museo della Shoah 10

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91, è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27

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