Decreto legge 05.12.2005, n. 250
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel primo periodo, dopo le parole: «possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica» sono inserite le seguenti: «e il servizio sociale professionale» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonché con un appartenente al servizio sociale professionale».
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27
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