Decreto legge 05.12.2005, n. 250
1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come «Conservatori della Toscana», sono trasformati in fondazioni di diritto privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura, ed acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei princìpi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di costituzione degli organi della fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresì che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla fonda
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.