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Decreto legge 05.12.2005, n. 250

Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità. (G.U. 06.12.2005, n. 284)

Art. 3 - Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide

1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.

3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».

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