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Decreto legge 05.12.2005, n. 250

Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità. (G.U. 06.12.2005, n. 284)

Art. 4 bis - Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto «Lazzaro Spallanzani» 14

1. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» possono continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

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Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27

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