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Decreto legge 05.12.2005, n. 250

Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità. (G.U. 06.12.2005, n. 284)

Art. 5 - Deputazioni e società di storia patria

1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque ricorrano, sono soppresse le seguenti parole: «Deputazioni e società di storia patria». 17

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Comma così modificato dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27

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