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Decreto legge 05.12.2005, n. 250

Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità. (G.U. 06.12.2005, n. 284)

Art. 5 quater - Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. 20

1. Alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» della Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: «Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28» e «Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1» sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 59,5 milioni di euro per l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27

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