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Decreto legge 30.12.2005, n. 272

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 09.10.1990, n. 309. (G.U. 30.12.2005, n. 303)

Art. 1 bis - Finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura 3

1. Le somme del Fondo unificato di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possono essere annualmente destinate per il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. A tale riguardo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

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Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49.

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