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Decreto legge 30.12.2005, n. 272

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 09.10.1990, n. 309. (G.U. 30.12.2005, n. 303)

Art. 1 ter - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale 4

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, le parole: «All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale»;

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«ART. 10-bis. - (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, è inserito il seguente:

«ART. 497-ter. - (Possesso di segni distintivi contraffatti). - Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:

1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;

2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso»;

c) all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: «con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;» sono sostituite dalle seguenti: «il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;».

2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: «Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi» sono s

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