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Decreto legge 30.12.2005, n. 272

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 09.10.1990, n. 309. (G.U. 30.12.2005, n. 303)

Art. 2 - Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione civile dell'interno 5

1. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».

1-bis. Per l'espletamento dei compiti di istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture - uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell'interno, sono autorizzati nel triennio 2006-2008 nell'àmbito dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno:

a) per 48 unità della carriera prefettizia l'assunzione utilizzando la graduatoria del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002, e per 3 unità la procedura di riammissione prevista dall'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell'area 1 l'incremento della dotazione organica;

c) per 250 unità nei profili dell'area funzionale C l'incremento delle relative dotazioni organiche 6 .

1-ter. L'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione del comma 1-bis è pari a 3.764.000 euro per il 2

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