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Decreto legge 30.12.2005, n. 272

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 09.10.1990, n. 309. (G.U. 30.12.2005, n. 303)

Art. 4 - Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programmi di recupero

1. L'articolo 94-bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato 14 .

2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'àmbito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione.

In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto 15 .

14

Comma modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49

15

Comma modificato dalla legge di conversione 21

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