Decreto legge 30.12.2005, n. 272
1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «ovvero a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «o sei»; al terzo periodo, le parole: «nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono sostituite dalle seguenti: «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico»;
b) al comma 6, le parole: «prescritta o necessaria, questa» sono sostituite dalle seguenti: «utile, questa, salvi i casi di inammissibilità,»;
c) al comma 8, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti»;
d) al comma 9, lettera a), dopo le parole: «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubbl
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