Decreto legge 30.12.2005, n. 272
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura».
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49
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