Decreto legge 30.12.2005, n. 272
1. Al comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e ogni altro effetto penale» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa».
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49
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