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Decreto legge 30.12.2005, n. 273

Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (G.U. 30.12.2005, n. 303)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 23 bis - Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane 1

1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

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Articolo abrogato dall'art. 8 undecies del D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

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