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O.M. MIUR 29.12.2005, n. 94.

Titolo I - Disposizioni comuni

Art. 6 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi

1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e del Centro Servizi Amministrativi competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.

2. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso il Centro Servizi Amministrativi cui è stata presentata la domanda.

3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, i Centri Servizi Amministrativi provvedono alle relative comunicazioni: alla scuola o istituto di provenienza; alla scuola o istituto di destinazione; al locale dipartimento provinciale del tesoro.

4. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente al Centro Servizi Amministrativi competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

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