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O.M. MIUR 29.12.2005, n. 94.

Titolo II - Personale Docente

Capo II - Disposizioni specifiche

Art. 11 - Posti in organico nella scuola dell'infanzia

1. I posti in organico nella scuola dell'infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l'indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo [1] ovvero mediante l'indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola.

2. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico, o scuole ospedaliere così come previsto dall'art.14 del Contratto sulla mobilità.

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[1] Tale scuola è individuabile nel B.U. con la dicitura " Sede di organico-esprimibile dal personale docente".

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