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O.M. MIUR 29.12.2005, n. 94.

Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo I - Disposizioni generali

Art. 20 - Avvertenze e termini per le operazioni di mobilità

1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Il personale proveniente dagli Enti Locali assunto a tempo parziale in attuazione dell'art. 44 del C.C.N.I. sulla mobilità può partecipare alle operazioni di trasferimento. Tenuto conto che i trasferimenti vengono disposti sempre su posti a tempo pieno, il suddetto personale una volta trasferito, può chiedere di convertire il suo rapporto di lavoro da tempo-parziale a tempo-pieno.

3. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta vengono disposti sui centri territoriali soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

4. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area: "imbar

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