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O.M. MIUR 29.12.2005, n. 94.

Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Capo I - Disposizioni generali

Art. 22 - Posti richiedibili

1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell'infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.

2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali: prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi; successivamente tutti gli istituti comprensivi.

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