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Parere P.C.M. - D.F.P. 15.12.2005, n. 220

Quesito su regime incompatibilità dipendenti pubblici in regime di tempo parziale.

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni - Servizio per il trattamento del personale

Al Comune di Carate Brianza Piazza C. Battisti, 1 20048 Carate Brianza (MI)

In riferimento al quesito posta con nota n. 31865 del 3 novembre 2005, relativo alla problematica evidenziata in oggetto si rappresenta quanta segue.

Preliminarmente si ricorda come il legislatore costituzionale abbia posta, fra i diversi principi a tutela dell'interesse pubblico, che deve essere costantemente perseguito dalla pubblica amministrazione, quello del dovere di esclusività delle prestazioni dei propri dipendenti, nel senso dell'inconciliabilità tra l'impiego presso l'amministrazione pubblica ed il contestuale svolgimento di altre attività lavorative.

Dalla disposizione costituzionale contenuta nell'articolo 98, nonché dall'articolo 97, ai successivi interventi legislativi sulla materia, confluiti nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il principia e stato generalmente riconfermato e, fatti salvi taluni regimi speciali, il sistema costruito negli anni e comunemente considerato un sistema assoluto, anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza ha sempre attribuito alle norme in materia, dettate dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il carattere di principi generali applicabili nell'ambito del pubblico impiego.

Sulla base di tali considerazioni e, principalmente, della riserva legislativa che opera su tale materia, allo stato della vigente normazione l'unico temperamento del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all'art. 1, commi 56 e seguenti, viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo. In tali ipotesi, pertanto, il

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