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CCNL 16.02.2005

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 - 16.02.2005. (G.U. 08.03.2005, n. 55 - S.O. n. 30)

Capo II - Relazioni sindacali

Art. 5 - Partecipazione

1. Il Ministero fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'articolo 7 sulle seguenti materie:

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, con riferimento a quanto previsto dalla L. 508/1999;

b) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all'attività accademica;

c) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;

d) andamento generale della mobilità del personale;

e) stato di attuazione del processo di riforma;

f) i criteri di attribuzione delle risorse alle istituzioni accademiche.

2. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'articolo 7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione su:

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 e dalla legge n. 508/1999.

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno accademico la concertazione deve comunque concludersi e

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