CCNL 16.02.2005
Capo II - Relazioni sindacali
1. Ciascuna istituzione accademica è sede di contrattazione integrativa.
2. Il presidente e il direttore forniscono ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di organizzazione della didattica, della ricerca, della produzione artistica e di determinazione degli organici;
b) criteri generali per l'utilizzazione del personale docente nelle attività relative alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica, anche a garanzia di quanto previsto dal successivo art. 21, comma 3;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all'albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'articolo 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e progetti relativi alla didattica, alla ricerca, alla produzione artistica e relativi compensi accessori comunque finanziati e/o retribuiti nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale;
g) criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del fondo d'istituto, con prioritaria attenzione all'utilizzo di parte del fondo per l'erogazione di
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