CCNL 16.02.2005
Capo III - Norme comuni
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è autorizzata dal direttore al personale docente ed ATA.
2. Il personale è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno accademico senza assegni, per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A. l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
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