CCNL 16.02.2005
Capo IV - Docenti
1. I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di produzione e di ricerca, tante ore quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano.
2. Essi sono altresì tenuti a partecipare agli organi di governo dell'Istituzione, come previsto dallo statuto e dai regolamenti.
3. La ripartizione delle attività e dei compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa con il direttore, secondo la programmazione deliberata dal Consiglio accademico, sentito il Collegio dei professori.
4. Quando il professore per motivi di salute o per altro legittimo impedimento non possa tenere la lezione o l'esercitazione, ne deve informare il direttore in tempo utile per l'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi.
5. Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l'argomento e la durata della lezione o dell'esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte orario.
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