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CCNL 16.02.2005

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 - 16.02.2005. (G.U. 08.03.2005, n. 55 - S.O. n. 30)

Capo IV - Docenti

Art. 27 - Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

1. Fermo restando il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, è ammesso l'esercizio della libera attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell'Istituzione nel territorio. I professori non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.

2. Delle attività consentite di cui al precedente comma il professore deve darne comunicazione al direttore.

3. Il professore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal direttore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

4. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

5. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.

6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del direttore.

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