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CCNL 16.02.2005

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 - 16.02.2005. (G.U. 08.03.2005, n. 55 - S.O. n. 30)

Capo IV - Docenti

Art. 29 - Anno sabatico

1. In alternativa ai permessi di cui all'art. 10, comma 8, e decorso comunque un periodo di tempo che comporti il cumulo di almeno 10 dei predetti permessi non fruiti, il professore, di prima o di seconda fascia, può chiedere di essere collocato in congedo retribuito per la durata di un intero anno solare per ragioni di studio, di ricerca e/o di produzione artistica e scientifica. Detto periodo di congedo è da considerarsi utile ai fini della carriera e dell'anzianità di servizio.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, il professore può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per lo stesso periodo e per i medesimi motivi. In tal caso l'anno trascorso in aspettativa non è da considerarsi utile ai fini della carriera e dell'anzianità di servizio.

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