CCNL 16.02.2005
Capo V - Personale amministrativo e tecnico
1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art. 31 possono avvenire:
A) tra le aree, con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002.
b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) all'interno dell'area, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.
3. In sede di prima applicazione del presente CCNL, i DSGA inquadrati in tale qualifica per effetto dell'art. 9 della sequenza contrattuale 18.10.2001, sono inquadrati nell'area EP1 quali Direttori d
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