CCNL 16.02.2005
Capo V - Personale amministrativo e tecnico
1. Le istituzioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
2. Le istituzioni medesime disciplinano con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine.
3. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale.
4. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
5. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in applicazione dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e con le precisazioni di cui al precedente art. 13.
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