CCNL 16.02.2005
Capo VII - Norme disciplinari
Sezione II - Personale amministrativo e tecnico
1. L'azione disciplinare è promossa dal direttore amministrativo, e per quest'ultimo dal presidente. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati dal precedente articolo danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero scritto (censura);
b) multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'istituzione non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando il direttore amministrativo è venuto a conoscenza del fatto.
3. Il dipendente deve essere preventivamente ascoltato a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima di cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto. Il dipendente può, adducendo adeguate motivazioni, chiedere che venga dilazionata, ma comunque non oltre il quindicesimo giorno dall'originaria convocazione, la data della propria audizione a discolpa. La sanzione verrà ev
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.