CCNL 16.02.2005
Capo VIII - Normativa vigente, disapplicazioni, norme particolari
1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto AFAM:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la seguente normativa:
- Art. 3 del D.P.R. n. 395/88 (in tema di diritto allo studio)
- Art. 17 del D.P.R. n. 3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
- Art. 21 del D.P.R. n. 399/88, commi 1 e 2 (mobilità per incompatibilità)
- Art. 7 D.P.R. 395/88 su IIS nella 13^ mensilità)
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto o di specifica interpretazione autentica o di ap
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