Comunicato ARAN 16.02.2005
In attuazione della sequenza prevista dall'art. 142 del C.C.N.L. 24 luglio 2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente:
«Art. 142 - Normativa vigente e disapplicazioni.
1) In applicazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. nota n. 2), tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente C.C.N.L., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente C.C.N.L. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
a) articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
e) la normativa richiamata nel presente C.C.N.L.;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del codice civile;
g) la seguente normativa:
1) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (in tema di diritto allo studio);
2) art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 (limiti al dovere verso il superiore);
3) art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, commi 1 e 2 (su mobilità per incompatibilità);
4) art.7 del decreto del Presidente della Repubblica n.
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