Decreto legislativo 28.02.2005, n. 42
Capo I - Principi generali
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "documento informatico": la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
b) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
c) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
d) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
e) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
f) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
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