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Decreto legislativo 28.02.2005, n. 42

Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della L. 29 luglio 2003, n. 229. (G.U. 30.03.2005, n. 73)

Capo I - Principi generali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 1 - Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "documento informatico": la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

b) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

c) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

d) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

e) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

f) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

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