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Decreto legislativo 28.02.2005, n. 42

Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della L. 29 luglio 2003, n. 229. (G.U. 30.03.2005, n. 73)

Capo III - Rete internazionale della pubblica amministrazione

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 14 - Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in àmbito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

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