D.M. MIUR 09.02.2005, n. 14
1. Nelle scuole statali e paritarie le commissioni di esami sono composte da un Presidente esterno all'Istituto e dai docenti designati dai competenti consigli di classe, nel numero fissato per ciascun indirizzo di studio e con le modalità previste dal D.M. 21.1.2005, n. 9, e sono nominate, ai sensi dell'art. 22, c. 7, della legge n.448/01, dal Direttore Generale dell'USR.
2. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal succitato D.M. 21 gennaio 2005, n. 9, sono composte, oltre che da un Presidente esterno all'Istituto, per il 50% da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50%, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
3. Il Presidente e i commissari sono nominati dal Direttore Generale dell'USR.
4. È nominato un Presidente per ogni sede di esame.
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