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D.M. MIUR 09.02.2005, n. 17

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo. (G.U. 26.04.2005, n. 95)

Art. 2 - Commissioni giudicatrici

Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie competenze.

Essi procedono, sotto la vigilanza ed il coordinamento del Presidente della commissione, all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell' attestation , le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente: la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova; il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

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