D.M. MIUR 09.02.2005, n. 21. (G.U. 15.02.2005, n. 13)
1.- I corsi speciali indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle Università, mediante i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 143/04.
L'esatto ammontare dei contributi e delle tasse è quantificato dalle singole Università e Accademie sulla base del numero delle domande al momento dell'effettiva iscrizione ai corsi.
Il Ministero valuta e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi.
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